Sezioni Unite: il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale

Spese Forfettarie – il rimborso è dovuto anche in caso di omessa indicazione o quantificazione da parte del Giudice – Cassazione Civile, sez. I^, ordinanza n°9385 del 26 aprile 2018, depositata in cancelleria il 4 aprile 2019

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Al Capitano "Ultimo" la scorta la riassegna (fortunatamente) il TAR
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Come noto, la legge n°247 del\n2012, all’art. 13, co. 10[1],\nha affidato al D.M. n°55 del 2014 la determinazione della misura massima della somma\ndovuta per il rimborso delle spese forfettarie, da quest’ultimo successivamente\nfissato, ai sensi dell’art. 2, co. 2, “…di\nregola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione…[2].\n

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La predetta formulazione è stata\ndi recente oggetto d’interpretazione da parte della Suprema Corte a seguito\ndella dedotta violazione di legge di una sentenza con cui il Tribunale aveva\nliquidato il compenso oltre alle spese forfettarie, senza tuttavia determinarne\nl’ammontare.

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La Suprema Corte di Cassazione,\nsez. I^, con ordinanza n°9385 del 26 aprile 2018, depositata in cancelleria il\n4 aprile 2019, fornisce i seguenti condivisibili chiarimenti, partendo dall’interpretazione\nletterale ed ermeneutica dell’art. 2, co. 2 D.M. n°55/14.

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Gli Ermellini, in particolare, ritengono\nche, dall’utilizzo dell’espressione “di regola”, contenuta nell’art. 2, co. 2,\nD.M. n°55/14, derivi che all’avvocato\nspetti la liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% “…in mancanza di diversa determinazione\ngiudiziale, con due conseguenze:

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  • sul piano motivazionale, qualora il giudice\nvoglia derogare alla predetta regola, dovrà darne atto “…direttamente o indirettamente in relazione alla complessità della\nprestazione e al suo pregio”, essendo necessaria\nun’apposita motivazione perché la predetta misura possa essere derogata in peius;
  • “…sul piano\npresuntivo, relativa alla doverosità della lettura del provvedimento\ngiudiziale, che non rechi la determinazione percentuale del rimborso o\naddirittura nulla dica in ordine alla sua spettanza, nel senso che il\nprovvedimento stesso abbia implicitamente recepito la regola e, quindi, abbia\nriconosciuto il rimborso nella misura del 15%”.
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Alla luce di quanto sopraesposto,\nla Suprema Corte afferma il seguente condivisibile principio di diritto: “Il provvedimento giudiziale di\nliquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la\ndebenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese\nforfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13 comma 10 della I. n. 247 del\n2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014 è titolo per il riconoscimento del\nrimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di\nregola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal\ngiudice”.

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[1] Legge\nn°247 del 2012, all’art. 13, co. 10: “…oltre\nal compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal\ncliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione\ngiudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti\ngli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una\nsomma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è\ndeterminata dal decreto di cui al comma 6…

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[2] Regolamento\nrecante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la\nprofessione forense (D.M. n°55/2014), art. 2, co. 2: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione\nalle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso\nRassegna Forense – 2/2014 439 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 di determinazione\ncontrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura\ndel 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto\nprevisto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per\ntrasferta.”

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Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.